Repubblica Genovese
Chio - La Maona (1347-1566)
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In arabo "Maunah" significa assistenza. Con questo titolo un gruppo di privati cittadini ebbe nel 1346 da parte della Repubblica l'investitura provvisoria a gestire la colonia dell'isola di Chio nell'Egeo e di Focea sulla costa anatolica, colonia di grande valore per via delle miniere di allume focesi, un minerale di alluminio allora molto utilizzato per tingere stoffe e del mastice prodotto dalle piante di lentisco di Chio. Il possesso gneovese in quella zona era iniziato dal 1304 quando Benedetto Zaccaria, già signore di Focea, invade l'isola, e nel 1314 ne viene riconosciuto feudatario dall'imperatore bizantino. Quest'ultimo se la riprese nel 1329. La riconquista genovese del 1346 però non fu un atto di guerra contro l'Impero perchè formalmente fu opera del gruppo privato gestore della Maona, appunto. Un trucco politico col quale la Repubblica Genovese si scaricò delle proprie responsabilità politiche.
Questo fu il primo esempio di una “vera” Società per Azioni. Al di la del simbolico valore, caso curioso ma sostenibile, il titolo di Principe di Chio spetta a tutti i discendenti (che lo possano provare) da quei tredici Maonesi del 1373 che lo ebbero per primi (Nicolò de Caneto de Lavagna, Giovanni Campi, Francesco Arangio, Nicolò di S.Teodoro, Gabriele Adorno, Paolo Banca, Tommaso Longo, Andriolo Campi, Raffaello de Forneto, Luchino Negro, Pietro Oliverio e Francesco Garibaldi e Pietro di S.Teodoro).
Questo titolo spetta a quanti parteciparono al domino di Chio, che è quanto a dire a tutti i Maonesi; tanto è vero che essi potevano, caso veramente raro se non unico, trasmetterlo ad altri, che non fossero neppure loro parenti, purchè partecipassero al governo di Chio, ciò ricollegabile alla stessa natura di “società per azioni” della Maona Giustiniani.
Tutti i soci avevano uguali diritti, perchè comuni sono i doveri. Tutti sono padroni di Chio anche se il guadagno e pro rata in base alle quote, è per questo che il titolo di Principe, concesso ai tredici Maonesi, si trasmetteva a tutti i figli, purchè legittimi, senza restrizioni della primogenitura, perchè nessuna legge ha giammai escluso dal commercio i figli ultrogeniti. Il fregiarsi di tale titolo di Principe di Chio è anche del tutto indipendente dal fatto di essere partecipanti o meno al fedecommesso ed essere quindi eredi del Marchese Vincenzo Giustiniani in quanto anche lo stesso Marchese ed i suoi discendenti come alla stregua degli altri discendenti dei tredici Maonesi originari e successivi aventi diritto sono tutti aventi diritto. Sarebbe impossibile concepire una Società Commerciale che portasse con se oltre beni e servizi anche titoli nobiliari, ma non per questo si possono togliere i diritti acquisiti, essendo pacifico che “le questioni relative ai titoli nobiliari debbano essere considerate e decise alla stregua di quel che sarebbe stato, se la feudalità vera e reale mai non avesse cessato di esistere” (Corte d’appello di Napoli del 9 febbraio 1903 – Marulli-Sezza)
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Bibliography
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