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Repubblica di San Marino

monetazione secondo novecento

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Dopo una pausa durata decenni, il Governo della Repubblica di San Marino emana in data 5 Dicembre 1972 il decreto n. 37, (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo in data 6 dicembre 1972) con cui si da' avvio alla regolare coniazione di monete.

Questo decreto era stato reso possibile dal rinnovo, di poco precedente, della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana e dalla contemporanea ratifica di una Convenzione Monetaria tra i due Stati.

-

DECRETO 9 marzo 1972, n.9 (pubblicato nell'Albo del Palazzo Governativo in data 13 marzo 1972).

Ratifica dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939 e di una Convenzione Monetaria, conclusi fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana il 10 settembre 1971.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente Decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 marzo 1972:

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti internazionali conclusi a Roma fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana il 10 settembre 1971:

1) Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 31 Marzo 1939 (Allegato1)

2) Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana (Allegato 2)

Dato dalla Nostra Residenza, addí 9 marzo 1972-1671 destraF.R.

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI: E. Della Balda

ALLEGATO 1

[...]

Art. 47 - Il terzo periodo del N.1 è sostituito dal seguente:

I due Stati regoleranno con apposita Convenzione la coniazione di monete in metallo diverso dall'oro che venisse concordata in deroga a quanto sopra stabilito. Anche per tale coniazione il Governo della Repubblica di San Marino si impegna a servirsi unicamente e in ogni caso della Zecca italiana.

[...]

ALLEGATO 2

CONVENZIONE MONETARIA FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, avendo considerato l'opportunità di stipulare una Convenzione monetaria sulla base di quantostabilito nell'art. 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risultamodificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953 ed in data odierna,

LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari

l'Avv. Prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

l'On.le Prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari Esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - La Repubblica Italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalità della presente Convenzione. La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Articolo 2 - Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intenda coniare saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Articolo 3 - Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti trai privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Articolo 4 - Ciascuno dei due Governo avrà facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Articolo 5 - La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniati non potrà superare i venti milioni.

L'emissione del primo contingente si intende riferita al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1972.

Articolo 6 - Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dell'una e dell'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Articolo 7 - Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Articolo 8 - La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa resterà in vigore per dieci anni salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Roma, in duplice originale, il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno.


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