Repubblica di San Marino
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N. 19. Approvazione della Convenzione Monetaria 23 Ottobre 1931 tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia.
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata delli 14 Novembre 1931; decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione monetaria firmata a Roma il 23 Ottobre 1931 tra la Serenissima Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, le cui ratifiche saranno quanto prima scambiate in Roma.
Art. 2.
Il presente Decreto entra in vigore immediatamente.
Dato dalla Nostra Residenza addí 14 Dicembre 1931 (1631 destraF.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Suzzi Valli - Marino Morri
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi
CONVENZIONE MONETARIA
TRA LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL REGNO D'ITALIA
La SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO e il REGNO D'ITALIA, nella necessità di apportare alcune aggiunte e modifiche alla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra loro stipulata il 28 giugno 1897, particolarmente all'art.38, e cosí pure agli articoli 1 delle Convenzioni addizionali 16 febbraio 1906 e 10 febbraio 1914, per quanto concerne la coniazione di monete della Repubblica;
In considerazione delle vicende monetarie intervenute nel frattempo, che hanno portato alla monetazione ora vigente notevoli cambiamenti, in confronto alle particolari caratteristiche sulle quali esplicitamente si basavano i precedenti accordi fra i due Stati;
Hanno ritenuto l'opportunità di addivenire alla stipulazione della presente Convenzione monetaria, e a tale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari:
LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO:
Conte Gr. Uff. ANGELO MANZONI BORGHESI, inviato straordinario e ministro plenipotenziario;
Nob. Comm. FEDERICO GOZI, consigliere;
S.M. IL RE D'ITALIA:
S.E. il Cav. di Gr. Cr. On. ANTONIO MOSCONI, Ministro Segretario di Stato per le Finanze, Senatore del Regno;
i quali, dopo di essersi comunicati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:
Art. 1.
Il Governo di S. M. il Re d'Italia mette, come per il passato, a disposizione del Governo della Serenissima Repubblica di S. Marino la R. Zecca di Roma per la coniazione delle monete della Repubblica stessa.
La Repubblica di S. Marino si impegna a servirsi esclusivamente della R. Zecca per la coniazione delle sue monete finchè sarà in vigore la convenzione di buon vicinato ed amicizia tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia, conclusa il 28 giugno 1897, modificata e prorogata con le successive convenzioni addizionali.
Art. 2.
Le monete sammarinesi saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.
Art. 3.
Le monete sammarinesi e le monete italiane avranno rispettivamente nel Regno d'Italia e nella Repubblica di S. Marino, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti fra privati e in quelli con le pubbliche casse.
Art. 4.
La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete d'argento - rinunziando la Repubblica per la durata dei presenti accordi alla coniazione delle monete di nichelio e di bronzo - non potrà eccedere la somma complessiva globale di lire italiane due milioni e cento mila e tale contingente sarà ripartito in italiane lire settecento mila per ciascuno degli anni solari, 1931, 1932 e 1933.
Art. 5.
Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra parte dichiarata fuori corso e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra parte.
Art. 6.
Lo Stato italiano si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete sammarinesi che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume la Repubblica di San Marino per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.
Art. 7.
Il Governo della Repubblica si impegna a dichiarare fuori corso, o comunque di ritirare dalla circolazione, le sue monete di argento e di bronzo precedentemente coniate, e ciò entro un mese dalla data della firma della presente convenzione, o comunque prima che le siano consegnate dalla R. Zecca le nuove monete.
Art. 8.
La R. Zecca si impegna da una parte di fornire al Governo della Repubblica per gli anni 1931, 1932 e 1933 l'argento necessario alla coniazione delle sue monete al prezzo corrente del metallo, e la Repubblica di S. Marino dall'altra si obbliga a fornirsi presso la R. Zecca dell'argento occorrente per il fine anzidetto.
Art. 9.
In considerazione della parziale deroga apportata dalla presente Convenzione all'art.1 della Convenzione addizionale del 10 febbraio 1914, nonchè per l'assistenza tecnica gentilmente accordata dal Governo italiano nella coniazione contemplata dalla presente convenzione, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna di corrispondere al Governo Italiano la somma complessiva globale di italiane lire seicento mila da versarsi alla R. Sezione del Tesoro di Forlí, in rate semestrali uguali di lire italiane cento mila ciascuna il primo gennaio e il primo luglio degli anni 1932, 1933 e 1934.
Art. 10.
Sono abrogate le clausole delle precedenti convenzioni chè ed in quanto risultino modificate dalla presente Convenzione.
Art. 11.
La presente convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche, ed avrà la durata della convenzione di buon vicinato ed amicizia tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia conclusa il 28 giugno 1897, modificata e prorogata con le successive convenzioni addizionali.
FATTA in Roma in doppio originale addí, ventitrè ottobre millenovecento trentuno
Indice
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